Quando può essere messa in atto la revoca dell’amministratore di condominio? Cerchiamo di scoprirlo in questo articolo.
L’amministratore è la figura che ha funzioni esecutive all’interno del condominio in quanto ha il compito di amministrare e gestire i beni comuni, nonché di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea. La persona che riveste questo ruolo ha inoltre il compito di rappresentare legalmente il condominio, ma è anche responsabile dell’applicazione del relativo regolamento, facendo quanto in suo potere per mantenere in stato decoroso e funzionante le aree comuni.
Il mandato che consente a una persona di rivestire il ruolo di amministratore condominiale è valido per due anni, al termine dei quali può essere prorogato. Ma, nel caso in cui ci fossero problemi o non adempisse ai suoi compiti, può essere revocato o sostituito?
Quando può essere revocato l’amministratore condominiale
Il mandato concesso all’amministratore del condominio può essere revocato in caso di gravi inadempienze o negligenze da parte di tale figura. L’articolo 1129 del Codice Civile al comma 12, elenca quali sono le gravi irregolarità per le quali è possibile richiedere la revoca, ovvero:
- Omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale
- Ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge
- Mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea
- Mancata apertura e utilizzazione del conto corrente bancario o postale intestato al condominio
- Gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini
- Aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio
- Inottemperanza agli obblighi di tenuta dei registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore e di contabilità
- Omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati legati alle informazioni scritte da fornire in caso di accettazione della nomina
- Non ottemperanza agli obblighi di dare senza indugio notizia all’assemblea dell’eventuale azione giudiziaria intentata attraverso il condominio per la revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento condominiale.
L’amministratore condominiale può essere revocato dall’assemblea condominiale o, su istanza del singolo condominio, dall’autorità giudiziaria. Questa può essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza prevista anche per la nomina, ovvero da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
In caso di revoca dell’amministratore condominiale, si ricorda che lo stesso dovrà restituire tutta la documentazione inerente all’immobile ai condomini, per essere poi essere passata al successore.
